sabato 18 Aprile 2026
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Elezioni in Sardegna, Todde-Truzzu al riconteggio? Ecco le regole

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Caos in Sardegna, si allungano i tempi della proclamazione del nuovo presidente della Regione Sardegna e dei 60 consiglieri eletti

Non bastava il lunghissimo spoglio, non concluso dopo 48 ore con 22 sezioni mancanti. Ora, da quanto emerge dal lavoro delle commissioni circoscrizionali insediate nei tribunali dell’Isola che stanno esaminando i verbali arrivati dalle sezioni scrutinate, secondo indiscrezioni che arrivano dai partiti, il distacco tra Alessandra Todde e Paolo Truzzu si starebbe assottigliando.


Da 2615 voti il vantaggio della neo governatrice in pectore, espressione del campo largo a trazione Pd-M5s, sarebbe sceso a circa 1500, ma fonti del centrodestra assicurano che lo scarto è ancora minore, circa 800 voti. Una situazione che sta generando ancora più confusione rispetto alle regionali di cinque anni fa quando, nonostante il largo vantaggio di Christian Solinas del centrodestra – tra verifiche e contestazioni varie – si dovette attendere quasi un mese per la proclamazione del vincitore. Sono 22 le sezioni elettorali da scrutinare: 4 a Sassari, 2 a Sorso, 3 a Sestu, 2 a Bonarcado, 3 a Luras, 2 a Musei, 2 a Serdiana, 2 a Silius, 1 a San Gavino Monreale e 1 a Villasor.

Ma soprattutto sono circa 20mila le schede nulle nelle sezioni già scrutinate, un migliaio solo a Cagliari. Un dato che potrebbe portare il candidato sconfitto Paolo Truzzu a fare ricorso e chiedere il riconteggio di tutti i voti. Dallo staff di Truzzu fanno sapere che attenderanno l’ufficialità prima di prendere una decisione. Ma è chiaro che se il distacco dovesse ridursi ulteriormente, un passo in questa direzione sarà fatto. Anche perché il centrodestra si fa forte del successo della coalizione, che ha preso oltre 43mila voti in più rispetto alle liste che appoggiavano Todde (48,8% a 42,6%) Dal centrosinistra, invece, filtra ottimismo.

Lo staff di Alessandra Todde fa sapere che “la destra non potrà mai ribaltare il risultato”, fornendo i dati – sempre non ufficiali – delle sezioni mancanti che porterebbero sì più voti a Truzzu, ma non tali da raggiungere l’esponente del M5s. Un ritardo nella proclamazione del presidente della Regione, e di conseguenza dell’insediamento della nuova Giunta, avrebbe ripercussioni anche sulle prossime amministrative (in Sardegna si voterà a Cagliari, Sassari e Alghero). È la Regione autonoma della Sardegna, infatti, a fissare la data delle elezioni e potrebbe non esserci il tempo utile per farle svolgere in primavera, con un eventuale election day con le Europee di giugno.

 

Si può chiedere un riconteggio totale?
No, su questo occorre essere precisi, al di là di quel che dicono o lasciano intendere esponenti politici che parlano di un ricorso per far riesaminare il voto complessivo. Chi decide di procedere ha l’onere di indicare la natura dei vizi denunziati, il numero delle schede che intende contestare e le sezioni cui si riferiscono le specifiche censure mosse. Non può essere, quindi, una richiesta generica.

Cosa dice la giurisprudenza?
Una sentenza del Consiglio di Stato del maggio 2022 recita che «inammissibili azioni esplorative volte al mero riesame delle operazioni svolte». Ancora più chiara la decisione assunta pochi giorni dopo rispetto ad un altri ricorso: «Anche una denuncia estremamente circostanziata dell’irregolarità in cui sia incorsa la sezione elettorale deve pur sempre essere sorretta da allegazioni ulteriori rispetto alle affermazioni della parte ricorrente; un motivo anche strutturato in termini specifici può rendere inammissibile il ricorso allorché questo presenti caratteri tali da doversi qualificare come esplorativo. È onere di chi agisce in giudizio avverso gli atti elettorali non solo formulare motivi specifici, indicando le circostanze concrete, il numero delle schede e delle sezioni di riferimento, la natura dei vizi denunziati, ma anche allegare in che modo tali presunti irregolarità, alterando la manifestazione del voto, comportino l’illegittimità del risultato proclamato e l’ottenimento di quello auspicato» ( Cons. St., sez. II, n. 3722 dell’11.5.2022).

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