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di Antonio Piu
Responsabile Formazione ACSI Comitato Provinciale Sassari
L’ACSI, in relazione al DPCM del 26 aprile 2020, e della Direttiva del Ministero dell’Interno del 3 maggio 2020 intende informare, con la presente nota, gli affiliati e gli sportivi tesserati, significando che la ripresa delle attività sportive è consentita per tutte le discipline sportive svolte all’aperto ed a porte chiuse e con modalità individuale. Con accompagnatore per i minori e le persone non completamente autosufficienti.
Il DPCM del 26 aprile nell’articolo 1 precisa che, dal 4 maggio: lettera f)
– “Non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto (la norma si riferisce alle attività con più persone); è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o motoria, purché nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività.”
Le prescrizioni a cui bisogna rigorosamente attenersi sono le seguenti: ambito geografico in cui si può svolgere l’attività sportiva e cioè limitatamente alla propria Regione (vedi anche ordinanze comunali) nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri, ed a quelle previste dalle linee guida in preparazione. (Art.1 lett. g)
Inoltre, il medesimo art. 1 alla lettera g) specifica che:
– le sessioni di allenamenti degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti di interesse nazionale dal Coni, dal Cip e dalle rispettive Federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali e internazionali – sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali.
Nel dettaglio, il decreto chiarisce che:
– “A tali fini, sono emanate, previa validazione del comitato tecnico-scientifico istituito presso il dipartimento della protezione civile, apposite linee guida, a cura dell’ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri su proposta del Coni, o del Cip, sentita la Federazione dei medici sportivi e i soggetti sportivi tra cui gli Enti di Promozione Sportiva.”
In attesa delle annunciate “linee guida” la direttiva del Ministero dell’Interno del 3 maggio 2020 dispone che sia “comunque consentita a tutti gli atleti, anche di discipline non individuali, come ad ogni cittadino l’attività sportiva individuale, in aree pubbliche o private, nel rispetto della distanza interpersonale di almeno due metri e rispettando il divieto di ogni forma di assembramento.
Si consiglia di riprendere l’attività con gradualità.

Facciamo chiarezza sulle definizioni
• Per operatore sportivo si intende sia l’atleta sia il personale di supporto presente nel sito sportivo (dirigente, tecnico, ufficiale di gara limitatamente alla fase dell’allenamento, e collaboratore a vario titolo), individuati dall’organismo sportivo di riferimento.
• Per sito sportivo si intende indifferentemente ogni luogo destinato allo svolgimento di esercizi sportivi eventualmente fornito degli attrezzi necessari, di spogliatoi, di impianti igienici e docce ovvero ogni impianto che rappresenta un insieme di uno o più spazi di attività sportiva dello stesso tipo o di tipo diverso, che hanno in comune i relativi spazi e servizi accessori, individuati dall’organismo sportivo di riferimento.
• Per organismo sportivo (O.S.) si intende il CONI, il CIP, ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), olimpica e paralimpica, ogni Disciplina Sportiva Associata (DSA) e ogni Ente di Promozione Sportiva (EPS).
• Per organizzazione sportiva si intende ogni Federazione Sportiva Nazionale (FSN), Disciplina Sportiva Associata (DSA), Ente di Promozione Sportiva (EPS) e relativi nuclei associativi (associazioni e società costituite ai sensi dell’art. 90 della L. 289/2002 e ss.mm.ii. ed iscritte nel Registro Nazionale istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lettera c) del D.Lgs. 242/1999 e ss.mm.ii.; società̀ di cui alla L. 91/1981;
gruppi sportivi di cui all’art. 6 della L. n. 78/2000).
• Sono atleti di interesse nazionale gli atleti professionisti e non professionisti riconosciuti tali dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali ed internazionale, individuati dall’organismo sportivo di riferimento quali soggetti abilitati a svolgere gli allenamenti di cui alla lettera g), art. 1, comma 1, del DPCM 26.04.2020.
• La formazione a distanza (FAD) è l’insieme delle attività didattiche svolte all’interno di un progetto formativo che prevede la non compresenza di docenti e discenti nello stesso luogo.
• Il telelavoro è lo strumento operativo per lavorare indipendentemente dalla localizzazione geografica, facilitato dall’uso di strumenti informatici e telematici e caratterizzato da una flessibilità sia nell’organizzazione, sia nella modalità di svolgimento.
Al momento della ripresa delle attività sportiva, e bene tenere in considerazione i seguenti fattori:
• Modalità della prestazione di lavoro e/o allenamento all’interno del sito sportivo
• Distanziamento nelle varie fasi dell’attività sportiva
• Gestione entrata/uscita degli operatori sportivi e di altri soggetti nei siti sportivi
• Revisione lay-out e percorsi
• Gestione dei casi sintomatici
• Pratiche di igiene
• Prioritarizzazione del rientro degli operatori sportivi nei siti sportivi e di accesso di persone terze
• Sistema dei trasporti
• Utilizzo dei dispositivi di prevenzione del contagio
• Pulizia e sanificazione luoghi e attrezzature nei siti sportivi
Indicazioni organizzative
Le organizzazioni sportive possono individuare all’interno della propria struttura organizzativa uno o più referenti sul tema di misure di prevenzione da contagio da Covid-19 nel sito sportivo, al quale/ai quali gli operatori sportivi possano rivolgersi per qualsiasi bisogno (richiesta di informazioni o necessità di comunicazioni).
L’obiettivo è di garantire l’attendibilità delle informazioni diffuse ed evitare la circolazione di fake news. I
contenuti riguardano la necessità di contenimento della diffusione del contagio da SARS-Cov-2 e specificatamente la pandemia Covid-19 e le modalità di trasmissione. Rendere infine, consapevoli e responsabili tutti gli operatori sportivi della necessità di attuare delle misure di prevenzione e protezione per il contagio da SARS-Cov-2 sulla base del principio “ognuno protegge tutti” (operatori sportivi, familiari e popolazione).
Il datore di lavoro, ( nelle ASD è il Legale Rappresentante ) nell’ambito degli interventi di policy aziendale concordati con il Medico Competente:
– richiederà, prima della ripresa degli allenamenti individuali, a tutti gli atleti, professionisti e dilettanti, il
rilascio di un’autodichiarazione attestante l’assenza di infezione da SARS-COV 2 e di rischi di contagio, per quanto di propria conoscenza;
– informerà i lavoratori e/o collaboratori della importanza di richiedere la visita al Medico Competente, al fine di valutare se sussistono motivi sanitari individuali che determinano la condizione di sospensione temporanea dello svolgimento della mansione assegnata.
La legge stabilisce la responsabilità penale del datore di lavoro e/o Presidente della mancata osservanza delle disposizioni in materia di prevenzione , sanificazione e bonifica del luogo di lavoro.
Altresì obbligatorio è dotarsi di un Documento di Valutazione del Rischio ( DVR )

Modalità di accesso al sito sportivo
Modalità di svolgimento dell’attività
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