sabato 18 Aprile 2026
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Acconto IMU 2025: esenzioni e riduzioni, mini guida per la scadenza del 16 giugno

Acconto IMU 2025: esenzioni e riduzioni, mini guida per la scadenza del 16 giugno

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Il 16 giugno 2025 è la data da segnare sul calendario per il versamento dell’acconto IMU, l’imposta municipale unica che grava sul possesso di immobili diversi dall’abitazione principale, salvo quelli di lusso.


Chi deve pagare l’IMU?

L’IMU è dovuta dai proprietari di:

  • Seconde case e immobili non destinati ad abitazione principale.
  • Immobili di lusso, classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
  • Terreni agricoli e fabbricati a uso commerciale.

Sono esenti dal pagamento:

  • Le abitazioni principali non di lusso.
  • Gli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa.
  • Alcuni immobili di enti pubblici e religiosi.

Come si calcola l’acconto IMU?

Il calcolo dell’IMU si basa su:

  1. Rendita catastale dell’immobile, rivalutata del 5%.
  2. Moltiplicatore catastale, che varia in base alla categoria dell’immobile.
  3. Aliquota stabilita dal Comune, consultabile sui siti istituzionali.

La formula per determinare la base imponibile è: > (Rendita Catastale × 1,05) × Coefficiente Catastale

Una volta ottenuta la base imponibile, si applica l’aliquota IMU per ottenere l’importo da versare.

Modalità di pagamento

L’IMU può essere pagata tramite:

  • Modello F24, disponibile online e presso gli sportelli bancari.
  • Bollettino postale, compatibile con il conto corrente dedicato.
  • Piattaforma PagoPA, per un pagamento digitale rapido.

Cosa succede in caso di mancato pagamento?

Chi non versa l’acconto IMU entro il 16 giugno rischia sanzioni e interessi di mora. Tuttavia, è possibile regolarizzare la posizione con il ravvedimento operoso, che consente di ridurre le sanzioni in base al ritardo.

 

Esenzioni IMU 2025:

  • immobili adibiti ad abitazione principale (immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente) non di lusso (A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7) e relative pertinenze (un solo immobile per ogni categoria C/2, C/6, C/7);
  • immobili assimilati ad abitazione principale (fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali – D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari);
  • immobili occupati abusivamente, con apposita denuncia all’Autorità giudiziaria o per i quali sia iniziata azione giudiziaria penale per l’occupazione abusiva; è necessario presentare comunicazione al Comune;
  • terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatore diretto o IAP;
  • terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, Legge 448/2001);
  • terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (Circolare ministeriale n. 9/1993);
  • terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile;
  • immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali (è necessario presentare Dichiarazione IMU ENC);
  • immobili ad uso culturale (musei, biblioteche, etc…);
    immobili destinati esclusivamente all’esercizio del culto e le loro pertinenze;
    gli immobili di proprietà della Santa Sede;
  • immobili dell’Accademia dei Lincei, anche se non direttamente utilizzati per le sue finalità istituzionali (art, 1 commi 639 e 640, Legge 29 dicembre 2022, n. 197);
  • fabbricati del gruppo E (immobili a destinazione particolare) categorie da E/1 a E/9;

Riduzioni IMU 2025:

  • riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni (escluse categorie A/1, A/8, A/9) concesse in comodato gratuito a parenti in linea retta di 1° grado (figli e genitori), a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante sia possessore di un solo immobile abitativo in Italia (oltre eventualmente la propria abitazione principale) e risieda anagraficamente nonche’ dimori abitualmente nello stesso comune in cui e’ situato l’immobile concesso in comodato;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
  • riduzione del 50% della base imponibile per immobili inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
  • riduzione del 25% (o equivalentemente riduzione al 75%) della base imponibile per le abitazioni locate a canone concordato;
  • riduzione del 50% dell’imposta per un solo immobilie posseduto dai pensionati residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall’Italia, con pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia.
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